Giovedi 31 Maggio 2007
Invio degli elenchi clienti fornitori

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le scadenze per l’invio degli elenchi dei soggetti verso i quali sono state emesse fatture, quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, l’importo delle operazioni effettuate, l’eventuale imposta relativa e l’anno cui si riferisce la comunicazione.
In particolare il primo invio, relativo alle operazioni concluse nel 2006, dovrà essere effettuato entro il 15 ottobre 2007, mentre la scadenza slitta al 15 novembre per i contribuenti con un volume d’affari che consente di scegliere la liquidazione Iva trimestrale (516.000 euro per le cessioni di beni e 309.000 per le prestazioni di servizio).
L’Agenzia, inoltre, ha reso noto che sono state introdotte alcune misure straordinarie per facilitare i contribuenti alle prese con le nuove disposizioni: per gli anni 2006 e 2007, infatti, dovranno essere trasmessi solo i dati dei clienti con partita Iva e potrà essere indicata anche solo la partita Iva del cliente o fornitore. Inoltre, non dovranno essere obbligatoriamente comunicate le informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva e le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi. Infine non sarà obbligatoria indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.
A partire dall’anno 2008, invece, le nuove norme entreranno completamente a regime e i soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva.
Inoltre i contribuenti dovranno comunicare, per ciascun cliente o fornitore, l’importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l’importo dell’imposta relativa; l’importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell’eventuale imposta relativa, riguardanti annualità precedenti.
Per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, invece, vige l’obbligo di comunicazione solo per le esportazioni “indirette” (le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali).
Per inviare i suddetti dati i contribuenti dovranno utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate e, dal 2008, i dati dovranno essere trasmessi entro il 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.